Codice civile 2019 by Giorgio Ferrari

Codice civile 2019 by Giorgio Ferrari

autore:Giorgio Ferrari [Ferrari, Giorgio]
La lingua: ita
Format: epub, azw3
Tags: Diritto civile, Giurisprudenza
ISBN: 9788820392574
Google: AfSFDwAAQBAJ
Goodreads: 43801338
editore: Hoepli
pubblicato: 2019-01-29T23:00:00+00:00


CAPO XXII

Della fideiussione

SEZIONE I

Disposizioni generali

Art. 1936. Nozione. – È fideiussore colui che, obbligandosi personalmente verso il creditore, garantisce l’adempimento di una obbligazione altrui.

La fideiussione è efficace anche se il debitore non ne ha conoscenza.

Art. 1937. Manifestazione della volontà. – La volontà di prestare fideiussione deve essere espressa.

Art. 1938. Fideiussione per obbligazioni future o condizionali.(1) – La fideiussione può essere prestata anche per un’obbligazione condizionale o futura, con la previsione, in quest’ultimo caso, dell’importo massimo garantito.

(1) Articolo così sost. dall’art. 10 della L. 17 feb. 1992, n. 154.

Art. 1939. Validità della fideiussione. – La fideiussione non è valida se non è valida l’obbligazione principale, salvo che sia prestata per un’obbligazione assunta da un incapace.

Art. 1940. Fideiussore del fideiussore. – La fideiussione può essere prestata così per il debitore principale, come per il suo fideiussore.

Art. 1941. Limiti della fideiussione. – La fideiussione non può eccedere ciò che è dovuto dal debitore, né può essere prestata a condizioni più onerose.

Può prestarsi per una parte soltanto del debito o a condizioni meno onerose.

La fideiussione eccedente il debito o contratta a condizioni più onerose è valida nei limiti dell’obbligazione principale.

Art. 1942. Estensione della fideiussione. – Salvo patto contrario, la fideiussione si estende a tutti gli accessori del debito principale, nonché alle spese per la denunzia al fideiussore della causa promossa contro il debitore principale e alle spese successive.

Art. 1943. Obbligazione di prestare fideiussione. – Il debitore obbligato a dare un fideiussore deve presentare persona capace, che possieda beni sufficienti a garantire l’obbligazione e che abbia o elegga domicilio nella giurisdizione della corte di appello in cui la fideiussione si deve prestare (Trans. 189).

Quando il fideiussore è divenuto insolvente, deve esserne dato un altro, tranne che la fideiussione sia stata prestata dalla persona voluta dal creditore.



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